Descrizione
AVVISO
Si comunica che a norma dell’art. 34 del Regolamento di Polizia urbana, approvato con Delibera del Consiglio comunale nr. 17 del 24.04.2018 e nel rispetto del decoro generale, si ricorda che:
- Tutti i proprietari, possessori, detentori o comunque gli aventi titolo dei terreni compresi nell’ambito perimetrale urbano, definito sulla cartografia di seguito riportata, che costituisce parte integrante del presente articolo, dovranno provvedere, annualmente, ad almeno due interventi di pulizia e di manutenzione del verde onde evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo e di danno nonché di decoro e degrado del paesaggio. Analogo intervento dovrà essere effettuato su quei terreni che si trovano in adiacenza ad abitazioni, garantendo a queste un raggio minimo di “pulizia”, tutt’intorno, di metri 10.
- I suddetti interventi dovranno essere effettuati entro le seguenti date di ogni anno: entro il 01 luglio il primo intervento ed entro il 10 agosto il secondo intervento.
- Tali interventi, se effettuati con macchinari funzionanti con motore a scoppio, dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art. 28 del Regolamento.
Tali interventi devono comprendere:
- Lo sfalcio dell’erba e la sua rimozione. Qualora lo sfalcio avvenga con il decespugliatore, o con macchinario similare, e l’erba venga finemente sminuzzata e lasciata sul posto come concime, si considera in tal modo adempiuta la formalità dello sfalcio e sua rimozione.
- La potatura di alberi e siepi ornamentali che si protendono oltre il confine stradale o che comunque possono costituire intralcio e/o pericolo per l’intera circolazione stradale;
- La rimozione/taglio di sterpi, siepi e arbusti spontanei ed erbe infestanti;
- La pulizia di fossi o canali di scolo delle acque.
4) In ogni caso dovranno essere svolti tutti gli interventi all’uopo necessari, inclusi quelli non contenuti nell’elencazione di cui sopra ma comunque necessari onde evitare la compromissione degli interessi di ordine generale indicati al precedente punto 1), dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire il decoro dei luoghi, la perfetta pulizia e manutenzione dei terreni, ed escludere così il concretarsi di situazioni pregiudizievoli esposte in premessa.
5) La violazione di cui al presente articolo comporta l’obbligo del ripristino dei luoghi e l’inosservanza, decorso vanamente il termine di venti giorni dall’ordine impartito, prevede l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese sostenute per l’esecuzione, a carico del trasgressore.
6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 200,00 (Nota: soggiace alla presente sanzione amministrativa, come pure a quella di cui al punto 5), ogni comproprietario del medesimo fondo risultante dalla visura catastale e/o ogni erede di questi ai sensi dell’art. 5 della L. 24.11.1981, n° 689).
Lozzo di Cadore, 06.06.2024
IL SINDACO
Alessio Zanella
A cura di
Allegati
Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2024, 16:20